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La conciliazione interviene solo quando la gestione del reclamo da parte dell’azienda non è stata sufficiente a soddisfare il consumatore.
Perchè un consumatore possa accedere alla procedura di conciliazione paritetica devono perciò essere verificate tutte le seguenti condizioni:
– che la controversia riguardi il cliente consumatore (come definito dall’Articolo 3 comma 1 lettera a del Codice del Consumo cui al Dlgs 206/2005: “…la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta…”).
– che la controversia sia insorta nell’ambito di rapporti contrattuali di fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati da TeleTu S.p.A.
– che il consumatore abbia già proposto istanza di reclamo in forma scritta al Servizio Clienti (Casella Postale 1022 – 88046 San Pietro Lametino–CZ o tramite il fax 800991026) che abbia avuto esito insoddisfacente.
– che il reclamo non abbia avuto risposta entro 45 giorni di calendario dalla ricezione del medesimo da parte di TeleTu.
ll procedimento ha una durata di 30 giorni lavorativi che decorrono dalla data di sottomissione a TeleTu della richiesta, salvo la possibilità di un rinvio per un massimo di ulteriori 30 giorni in casi di particolare complessità tecnica.
Il conciliatore di TeleTu e quello dell’Associazione dovranno trovare un’ipotesi di risoluzione condivisa da proporre al consumatore che avrà 10 giorni per poter accettare o respingere la proposta.
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